La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 7 Luglio 2016, ha approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/08/2016 (Serie Generale n.193 del 19-8-2016)
Si riportano di seguito le principali novità:
PERCORSO FORMATIVO: ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI
Modulo A - Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP
- 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento)
- Modulo propedeutico per l’accesso agli altri moduli
- Possibilità di svolgere in corso in modalità e-learning
- Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche
Modulo B - Corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- Il Modulo B è strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento)
- Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione
- SP1 Agricoltura – Pesca (12 ore)
- SP2 Cave – Costruzioni (16 ore)
- SP3 Sanità Residenziale (12 ore)
- SP4 Chimico – Petrolchimico (16 ore)
- Modulo propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione
- Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche
- Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia
Modulo C - Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP
- 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento, che sono obbligatorie)
- Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche
Metodologia didattica
L’Allegato IV fornisce le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Requisiti dei docenti
I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP.
Organizzazione dei corsi
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
- Indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- Indicare i nominativi dei docenti;
- Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
- Tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
Verifiche apprendimento
MODULO A
- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento
MODULO B
- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative)
- Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione
- Eventuale colloquio di approfondimento
MODULO C
- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative)
- Colloquio individuale
l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere:
- Dati identificativi del soggetto formatore;
- Dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- Elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- Tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
- Luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- Sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.
Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006
Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2016 Corso frequentato |
Credito riconosciuto sul presente Accordo |
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Modulo B Comune |
Modulo B Specialistico |
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Modulo B1 – 36 ore |
TOTALE |
Credito totale per SP1 |
Modulo B2 – 36 ore |
TOTALE |
Credito totale per SP1 |
Modulo B3 – 60 ore |
TOTALE |
Credito totale per SP2 |
Modulo B4 – 48 ore |
TOTALE |
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Modulo B5 – 68 ore |
TOTALE |
Credito totale per SP4 |
Modulo B6 – 24 ore |
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Modulo B7 – 60 ore |
TOTALE |
Credito totale per SP3 |
Modulo B8 – 24 ore |
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Modulo B9 – 12 ore |
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Aggiornamento
ASPP: 20 ore nel quinquennio
RSPP: 40 ore nel quinquennio
- Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
- La modalità e-learning, secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II, è consentita per tutto il monte ore
- Prevista la partecipazione a convegni e seminari per massimo il 50% del monte ore (senza limite di partecipanti)
- L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
- Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e punto 1, Allegato A, del presente Accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
- Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- Dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Attestazioni
Le attestazioni devono essere conservate, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e dovranno contenere:
- Dati anagrafici del partecipante;
- Registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di Apprendimento.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE
Requisiti dei docenti
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione inerente l’accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Datore di lavoro con incarico da RSPP
Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.
Riconoscimento della formazione del medico competente
Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c del D.Lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Formazione dei lavoratori somministrati
Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell’accordo CSR 21.12.2011
“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.”
Modifiche all’ Allegato XIV del D.Lgs. 81/08
In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L‘aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”
E-Learning
- Nuovi criteri previsti nell’allegato II
- Per i corsi in materia di salute e sicurezza, la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva
- Possibile per il Modulo A
- Nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica
Organizzazione dei corsi
In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni corso.