Il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto sono entrate in vigore il 30 settembre 2021, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età (entrato in vigore sin da subito ed applicabile anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto).
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PATENTINI CONSEGUIBILI (SUDDIVISIONE PER GRADI)
Si riportano le caratteristiche dei generatori in relazione al grado di abilitazione richiesto:
Grado |
Potenzialità (W) |
Superficie (S) |
4° |
fino a 1 t/h |
fino a 30 m2 |
3° |
fino a 3 t/h |
fino a 100 m2 |
2° |
fino a 20 t/h |
fino a 500 m2 |
1° |
oltre 20 t/h |
oltre 500 m2 |
Note:
Si prende in considerazione la potenzialità (o producibilità) del generatore. Qualora non fosse dichiarata la producibilità, si considera la superficie di riscaldamento.
PRINCIPALI NOVITA'
Per essere ammessi all'esame:
- è obbligatoria la frequenza ad un corso teorico (modulo giuridico + modulo tecnico) - con rare eccezioni (validità con minimo il 90% di presenza);
- è obbligatoria la frequenza ad un corso pratico (che sostituisce ed accorcia le giornate dell’ex tirocinio).
Per l'ammissione ai corsi sono stati introdotti nuovi requisiti, quali titoli di studio e/o patentino già posseduto. Tali titoli sono diversificati ma obbligatori per qualsiasi grado si intenda conseguire.
I contenuti dei corsi di formazione sono diversificati per grado, così come le durate minime dei corsi (sia per le due parti teoriche, sia per la parte pratica), i quali sono diversificati in funzione del grado da conseguire, del titolo di studio posseduto e dell'eventuale Patentino già conseguito.
L’allegato II del D.M. 94/2020 prevede, ai punti 7.2, 8.3, 9.4 e 10.4, che “La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire”.
REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE (D.M. 94/20 - Capo II - Art. 4)
1° grado
Per l'ammissione al corso propedeutico all'esame di 1° grado, si deve essere in possesso di:
- Patentino di Abilitazione di 2° grado da almeno un anno
oppure
- Laurea (consultare l’elenco all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e c))
oppure
- Diploma di un istituto tecnico (limitatamente ad alcune specializzazioni) o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad esso equipollente (consultare l’elenco all’art. 4, comma 2, lettera d)).
2° grado
Per l'ammissione al corso propedeutico all'esame di 2° grado, si deve essere in possesso di:
- Patentino di Abilitazione di 3° grado da almeno un anno
oppure
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi diploma di maturità).
3° grado
Per l'ammissione al corso propedeutico all'esame di 3° grado, si deve essere in possesso di:
- Patentino di Abilitazione di 4° grado da almeno un anno
oppure
- se minori di anni 18, qualifica professionale triennale (consultare l’art. 4, comma 4, lettera a)).
- se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e l’assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4° grado
Per l'ammissione al corso propedeutico all'esame di 4° grado, si deve essere in possesso di:
oppure
- se minori di anni 18, qualifica professionale triennale (consultare l’art. 4, comma 5, lettera a)).
- se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e l’assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Per quanto concerne la parte pratica del corso (ex tirocinio), lo svolgimento è valido per la partecipazione ad una sola sessione di esami. In caso di bocciatura all'esame, resta valida la parte teorica del corso frequentato, ma si deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico di durata pari alla metà del totale delle ore di pratica previste per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.
Qualora nello svolgimento della parte pratica del corso (ex tirocinio) dovessero intercorrere variazioni relativamente al generatore od al formatore, il decreto prescrive che queste devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del "soggetto formatore" (l'organizzatore del corso).
Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame, non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
DURATA DELLA FORMAZIONE
Allegato II punto 7 (4° grado), punto 8 (3° grado), punto 9 (2° grado) e punto 10 (1° grado)
PARTE TEORICA (IN ORE)
Grado |
Modulo Giuridico |
Modulo Tecnico |
Tot. Parte Teorica |
4° |
8 |
72 |
80 |
3° |
12* |
108* |
120* |
2° |
12** |
128** |
140** |
1° con Laurea - art. 4; comma 2; lett. a) e b) |
12*** |
- |
12*** |
1° con Laurea - art. 4; comma 2; lett. c) |
12*** |
48 |
60*** |
1° con Laurea - art. 4; comma 2; lett. c) e possesso del Patentino di 2° grado |
-- |
-- |
-- |
1° con diploma di maturità – art. 4; comma 2; lett. d) |
12*** |
148*** |
160*** |
1° con possesso del patentino di 2° grado da almeno 1 anno (anche se con licenza media) |
12 |
148 |
160 |
NOTE:
* Le ore (sia teoria che pratica) vengono dimezzate se il corsista è in possesso già da un anno del Patentino di 4° grado.
** Le ore (sia teoria che pratica) vengono dimezzate se il corsista ha la Maturità ed è anche in possesso del Patentino di 3° grado.
*** Solo parte pratica (ridotta della metà) se il corsista è in possesso del Patentino di 2° grado.
PARTE PRATICA (IN GIORNATE/ORE):
Grado |
Totale giornate |
Ore |
Totale gg riduzioni |
Totale ore riduzioni |
4° |
30 |
240 |
--- |
--- |
3° |
30 |
240 |
15 |
120* |
2° |
40 |
320 |
20 |
160** |
1° con Laurea - art. 4; comma 2; lett. a) e b) |
40 |
320 |
20 |
160*** |
1° con Laurea - art. 4; comma 2; lett. c) |
50 |
400 |
25 |
200*** |
1° con diploma di maturità art. 4; comma 2; lett. d) |
60 |
480 |
30 |
240*** |
1° con possesso del patentino di 2° grado da almeno 1 anno (anche se con licenza media) |
60 |
480 |
--- |
--- |
Note
* Se già in possesso del Patentino di 4° grado.
** Se in possesso del Diploma di maturità e del Patentino di 3° grado.
*** Se già in possesso del Patentino di 2° grado.