Il D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro" ha confermato, all'art. 32, "le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni".
Il datore di lavoro può nominare come "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (R.S.P.P.) o come "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" (ASPP) soltanto persone, interne o esterne alla sua azienda, che abbiano una determinata qualifica professionale.
L’art. 33 del D.Lgs. 81/08, stabilisce i Compiti del servizio di prevenzione e protezione, il quale provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Obiettivi |
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 31, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/08, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni … Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 … In particolare, sia RSPP che ASPP devono «essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative». I corsi di formazione devono rispettare quanto sancito con l'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni (Modulo A di 28 ore e Modulo B di 48 ore + eventuali moduli di specializzazione). |
Contenuti |
MODULO A) Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. Può essere svolto anche in modalità E-learning. Programma
MODULO B) Costituisce il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
Programma
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Durata |
Modulo A: 28 ore. Modulo B: 48 ore (Modulo comune a tutti i settori produttivi e propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione) Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione
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Destinatari |
Il corso si rivolge ai lavoratori designati a svolgere il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda e ai professionisti che intendono svolgere i compiti di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. |
Eventuali prerequisiti |
Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro:
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007:
o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000:
ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001:
ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, cioè Moduli A e B. |
Obblighi legislativi |
Artt. 31, 32 e 33 – D.Lgs. 81/08 |
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 1, lett. b) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro |
ATTESTAZIONE
Tipologia |
Attestato di Frequenza con Verifica dell’apprendimento, previo frequenza del 90% delle ore di formazione, in collaborazione con Ente Bilaterale. |
Validità |
Modulo A: Credito formativo permanente Modulo B: 5 anni |
AGGIORNAMENTO
Tipologia |
Aggiornamento obbligatorio |
Durata in ore |
20 ore (solo Modulo B) |
Costo |
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Periodicità rinnovo |
Quinquennale (solo Modulo B) |
ULTERIORI INFORMAZIONI
Contatto |
Tel. 0823.154.76.21 – Cell. 371.159.49.48 (ancheQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.WhatsApp) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Stato |
Iscrizioni aperte. Modulo A erogato in modalità E-Learning. Prossime edizioni: Modulo B: da programmare (modalità Videoconferenza sincrona) |
Termine per l’iscrizione |
Entro 7 gg. dalla data di inizio corso |
Note |
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