0
0
0
s2sdefault

Rischio chimico (Reach e CLP)

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti (Periti e Ingegneri Chimici), effettua la valutazione del rischio chimico in conformità all’art. 223 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che: “nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 

 

  1. le loro proprietà pericolose;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
  3. il livello, il modo e la durata della esposizione;
  4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
  5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
  6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 262 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 262 – comma 1 – lettera b)

Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Capo I (Protezione da agenti chimici)

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

 

Richiedi un preventivo gratuito

  

Rischio biologico

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti (Biologi e Tecnologi), effettua la valutazione del rischio chimico in conformità all’art. 271 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che: “1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  1. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
  2. dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  3. dei potenziali effetti allergici e tossici;
  4. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  5. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  6. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 282 – comma 1

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 282 – comma 2 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 283 – comma 1

Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Titolo X (Esposizione ad agenti biologici)

Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

 

Richiedi un preventivo gratuito

 


Partners

 
 
 
 

News

Vedi tutti

Corsi in Partenza

Vedi tutti

Newsletter

Calendario

loader