Piano di emergenza ed evacuazione
La QUASAM, grazie all'esperienza ventennale dei propri consulenti, è in grado di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 5, comma 2 del D.M. 10/03/1998 il quale stabilisce che “ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
Inoltre, il D.Lgs. 81/2008, all’art. 15, comma 1, lettera u) , stabilisce che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientrano “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”.
Tali misure organizzative devono essere indicate nel piano di sicurezza il quale dovrà contenere:
- Individuazione di: vie di fuga, uscite di sicurezza, mezzi di estinzione antincendio, segnalatori d'allarme, cassetta di primo soccorso, sala medica etc);
- Procedure da mettere in atto nel caso in cui il sito produttivo venga investito da un'emergenza interna o esterna (terremoto, incendio, alluvione, inondazione, etc.);
- Procedure e modalità per effettuare una chiamata di soccorso;
- Individuazione dei rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;
- Procedure in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5 – lettera a)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 Euro
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5 – lettera c)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08. Art. 43 – Disposizioni generali
D.Lgs. 81/08. Art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
D.Lgs. 81/08. Art. 45 – Primo soccorso
D.Lgs. 81/08. Art. 46 – Prevenzione incendi
Piano antincendio
La QUASAM, grazie all'esperienza dei propri consulenti, abilitati ai sensi della Legge 818/84, è in grado di valutare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1 del D.M. 10/03/1998:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
La QUASAM, inoltre, coadiuva il datore di lavoro affinché possa ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 5, comma 1 del D.M. 10/03/1998 il quale stabilisce che “All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII”, attraverso i seguenti step:
- Sopralluogo tecnico, con analisi delle vie di fuga, degli impianti (estintori e idranti) e dei dispositivi di emergenza presenti (allarme antincendio, porte REI, etc.)
- Raccolta dei dati inerenti la formazione del personale presente e la presenza dello stesso per turno e reparto
- Determinazione delle procedure di evacuazione in caso di incendio
- Elaborazione, basandosi su quanto visionato e raccolto presso il Cliente, del Piano di Emergenza
- Illustrazione della documentazione redatta al personale coinvolto nella gestione dell’emergenza
Riferimenti normativi
D.M. 10/03/1998. Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio
D.M. 10/03/1998. Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
D.M. 10/03/1998. Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
D.M. 10/03/1998. Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi
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