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Piano di emergenza ed evacuazione

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., grazie all'esperienza ventennale dei propri consulenti, è in grado di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art.  2, comma 4 del D.M. 02/09/2021 il quale stabilisce che “Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Inoltre, il D.Lgs. 81/2008, all’art. 15, comma 1, lettera u) , stabilisce che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientrano “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”.

Tali misure organizzative devono essere indicate nel piano di sicurezza il quale dovrà contenere:

  • Individuazione di: vie di fuga, uscite di sicurezza, mezzi di estinzione antincendio, segnalatori d'allarme, cassetta di primo soccorso, sala medica etc);
  • Procedure da mettere in atto nel caso in cui il sito produttivo venga investito da un'emergenza interna o esterna (terremoto, incendio, alluvione, inondazione, etc.);
  • Procedure e modalità per effettuare una chiamata di soccorso;
  • Individuazione dei rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;
  • Procedure in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5 – lettera a)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5 – lettera c)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08. Art. 43 – Disposizioni generali

D.Lgs. 81/08. Art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

D.Lgs. 81/08. Art. 45 – Primo soccorso

D.Lgs. 81/08. Art. 46 – Prevenzione incendi

 

Piano antincendio

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., grazie all'esperienza dei propri consulenti, abilitati ai sensi della Legge 818/84, è in grado di valutare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato III del D.M. 02/09/2021:

a) attività di livello 3 (ex rischio elevato);

b) livello di livello 2 (ex rischio medio);

c) livello di livello 1 (ex rischio basso).

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato II (punto 2.2) 

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., inoltre, coadiuva il datore di lavoro affinché possa ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 2 del D.M. 02/09/2021 il quale stabilisce quanto segue:

Comma 2: Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Comma 3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La nostra consulenza sarà attuata attraverso i seguenti step:

  • Sopralluogo tecnico, con analisi delle vie di fuga, degli impianti (estintori e idranti) e dei dispositivi di emergenza presenti (allarme antincendio, porte REI, etc.)
  • Raccolta dei dati inerenti la formazione del personale presente e la presenza dello stesso per turno e reparto
  • Determinazione delle procedure di evacuazione in caso di incendio
  • Elaborazione, basandosi su quanto visionato e raccolto presso il Cliente, del Piano di Emergenza
  • Illustrazione della documentazione redatta al personale coinvolto nella gestione dell’emergenza

 

Riferimenti normativi

D.M. 02/09/2021. Art. 2 e Allegati I e II - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

D.M. 02/09/2021. Art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio

D.M. 02/09/2021. Art. 5 e Allegato III - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

 

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