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L'uscita della versione 6 del nuovo BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials è prevista il prossimo Agosto 2019, mentre il Packaging 6 Draft (disponibile qui) è stato pubblicato lo scorso Novembre.

Il corso di formazione iniziale per Auditor: Packaging - Issue 6 Auditor Training, della durata di 3 giorni, è stato programmato nei giorni 20, 21 e 22 Novembre 2019. Per prenotarsi inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I principali cambiamenti riguardano le modifiche al protocollo e le modifiche ai requisiti, che possono essere soggette a possibili ulteriori cambiamenti. Dopo la pubblicazione ufficiale della nuova versione dello Standard, le aziende avranno un periodo di transizione di sei mesi per adeguarsi. Gli audit di certificazione a fronte della nuova versione saranno possibili a partire dal Febbraio 2020.

MODIFICHE AL PROTOCOLLO

  1. Rimozione della categoria di igiene “bassa”
    In precedenza erano distinte due categorie di requisiti a seconda dell’uso previsto del materiale di imballaggio (igiene a rischio alto o rischio basso), mentre il nuovo standard semplifica il sistema rimuovendo questa distinzione. L’approccio sarà basato sul rischio, con un livello di igiene “alto” da applicarsi ai materiali a contatto con gli alimenti.
  2. Rimozione dell’opzione di controllo inattesa
    Gli audit nella versione 5 dello standard, erano suddivisi in: completamente annunciato,  completamente non annunciato e parzialmente non annunciato. Il nuovo Standard ha definito solo le opzioni di audit annunciato e non annunciato (che rimane volontario), considerando che questa seconda opzione di audit è generalmente preferita, perché da maggiore fiducia alle parti interessate.

MODIFICHE AI REQUISITI

  1. Azione correttiva e preventiva: clausola fondamentale
    La nuova versione dello Standard integra i requisiti specifici sull’azione correttiva e preventiva relativi all’analisi delle cause principali, in un approccio volto al miglioramento continuo. In questo modo l’analisi delle cause permette di affrontare i problemi con l’intento di rimuovere il rischio di ripetersi, al fine di supportare il miglioramento. Questa clausola è perfettamente in linea con quanto presente nella versione 8 di BRC Food.
  2. Enfasi sulla qualità del prodotto
    La versione 6 pone maggiormente l’attenzione sul fatto che lo Standard BRC, oltre ad avere lo scopo di garantire l’igiene del prodotto, ha anche quello di garantire la sua qualità. Infatti, l’analisi dei rischi e dei pericoli suddivide i rischi relativi alla sicurezza del prodotto ed alla qualità, così da migliorare le misure di controllo necessarie per prevenire, eliminare o ridurre ciascun rischio, affinchè la qualità del prodotto raggiunga un livello accettabile.
  3. La sicurezza del prodotto e la cultura della qualità
    Viene introdotta una nuova clausola sull’importanza della cultura della qualità aziendale. Si richiede che i siti procedano con la definizione, applicazione e riesame di un piano d’azione per migliorare la sicurezza del prodotto e la cultura della qualità. Con questa procedura l’auditor non valuta solo la cultura dell’organizzazione, ma esamina soprattutto gli sforzi compiuti per documentare lo stato della cultura organizzativa e delle misure messe in atto per migliorarla.
  4. Controllo del pellet, delle scaglie e delle polveri nell’industria delle materie plastiche
    Con la nuova versione dello standard si riconosce l’importanza della gestione delle materie prime nel settore degli imballaggi con l’intenzione di eliminare nuove contaminazione provenienti dalla catena di approvvigionamento.

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La QUASAM di Lucia De Rosa ha ottenuto, anche nell'anno 2019, il prestigioso MARCHIO CUM LAUDE, rilasciato dal principale sito dedicato ai corsi di formazione, Emagister.it.

Un sentito ringraziamento a tutti gli allievi (neo-diplomati, neo-laureati, professionisti, imprese) che si sono affidati a noi per la loro qualificazione e formazione e che hanno inserito le loro opinioni sul sito.

LA VOSTRA SODDISFAZIONE E' LA NOSTRA MISSIONE.

Lucia De Rosa

(Legale rappresentante)

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La QUASAM di Lucia De Rosa ha ottenuto il prestigioso MARCHIO CUM LAUDE per l'anno 2018, dal principale sito dedicato ai corsi di formazione, Emagister.it.

Un sentito ringraziamento a tutti gli allievi (neo-diplomati, neo-laureati, professionisti, imprese) che si sono affidati a noi per la loro qualificazione e formazione.

LA VOSTRA SODDISFAZIONE E' LA NOSTRA MISSIONE.

Lucia De Rosa

(Legale rappresentante)

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Il Governo approva in esame preliminare il decreto di adeguamento del Codice della Privacy

Nella seduta del 21 Marzo 2017, il Consiglio dei Ministri ha trattato il tema dell’armonizzazione della normativa italiana rispetto alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, chiarendo quale sarà il futuro dell’attuale Codice della Privacy.
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy. Il nuovo decreto sostituirà l’attuale Codice della Privacy e che entrerà in vigore al momento dell’abrogazione del D. Lgs. 196/2003.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

La QUASAM ha già attivato i corsi professionali rivolti alle nuove figure coinvolte nella gestione e trattamento dei dati personali, erogati interamente in FAD (Formazione a Distanza), quali:

 

PRIVACY SPECIALIST – GDPR. Durata: 24 ore

Destinatari:

Dipendenti di azienda che svolgono ruoli inerenti la privacy ed il trattamento dei dati.

Obiettivi e finalità:

L’Esperto della Privacy è un professionista che:
- Possiede competenze specifiche sulla protezione dei dati personali e approfondite conoscenze della normativa di riferimento.

 

PRIVACY OFFICER E CONSULENTE DELLA PRIVACY. Durata: 48 ore 

Destinatari:

Dipendenti di azienda che svolgono ruoli di Responsabile Privacy, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile IT, Security Manager, Responsabile Area Legale, Rappresentante del trattamento dei dati, Amministratore di sistema.

Obiettivi e finalità:

Il Privacy Officer & Consulente della Privacy è una figura specializzata nel campo del data protection, nello specifico è un professionista che:
- Possiede competenze specifiche sulla protezione dei dati personali e approfondite conoscenze della normativa di riferimento;
- Fornisce tutto il supporto e la consulenza necessaria all’azienda per progettare, verificare e mantenere un Sistema Organizzativo di Gestione dei dati personali o Sistema Privacy, comprendente l’adozione di un insieme di idonee misure organizzative e di sicurezza, finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di dati e informazioni personali gestite dall’azienda, assicurando per esse un elevato grado di sicurezza e riservatezza.

 

DPO - Data Protection Officer. Durata: 80 ore

Destinatari:

Il consulente esterno della Privacy deve essere designato sulla base della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.

Obiettivi e finalità:

A dotarsi in organico di un Data protection officer, devono essere tutte le imprese pubbliche e private che svolgono trattamenti (sui dati) potenzialmente in grado di ledere gravemente i diritti degli interessati e hanno, pertanto, la necessità di essere monitorati da un soggetto che sia indipendente rispetto alle logiche aziendali.

 

Per informazioni sui corsi, contattare la titolare della QUASAM, Lucia De Rosa, ai seguenti recapiti: Tel. 08231543014 - Cell. 3711594948 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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L'INAIL ha pubblicato un documento dal titolo “Lavori elettrici in alta tensione” allo scopo di fornire informazioni sul rischio elettrico - per i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti ad alta tensione e per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti.

Il documento è realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici,  a cura di Fausto Di Tosto (Inail, Uot Roma), Giovanni Luca Amicucci e Maria Teresa Settino (Inail, DIT) e si sofferma su vari aspetti riguardanti i lavori elettrici in alta tensione, a partire dalla normativa, dalla sicurezza nell’esecuzione dei lavori e delle persone coinvolte nei lavori o in prossimità di linee elettriche, fino ai temi della formazione e dell’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.

Si ricorda che la QUASAM è un Centro di Formazione Autorizzato dall'Organismo Paritetico EFEI ITALIA ed è abilitato a rilasciare attestati validi su tutto il territorio nazionale. Per conoscere la descrizione dei corsi dedicati al rischio elettrico, clicca sui titoli dei corsi di seguito indicati:

Addetti ai lavori elettrici (PEI, PES, PAV) e Responsabile (RI) e Preposto (PL) all’Impianto Elettrico (URI e URL)

Responsabili e Addetti alla manutenzione di cabine elettriche MT/MT e MT/BT (Norma CEI 78-17)

 

Si riporta di seguito, l'indice del documento INAIL (scarica qui il .pdf)

1. Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale

1.1 Introduzione

1.2 Definizioni

1.3 I lavori con rischio elettrico

1.3.1 I lavori sotto tensione in bassa tensione

1.3.2 I lavori sotto tensione in media e alta tensione

1.3.3 I lavori in vicinanza di parti attive

1.4. Il d.m. 4 febbraio 2011

1.4.1. La richiesta di autorizzazione per le aziende che effettuano i lavori sotto tensione in alta tensione

1.4.2. La richiesta di autorizzazione per i soggetti formatori per i lavori sotto tensione in alta tensione

 

2. La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici

2.1. Introduzione

2.2. Sicurezza

2.2.1. Esclusioni e manovre

2.2.2. Condizioni atmosferiche

2.2.3. Distanze elettriche

2.2.4. Comunicazioni

2.2.5. Piano di lavoro

2.2.6. Piano di intervento

2.2.7. Metodologie di lavoro

2.3. Esecuzione dei lavori

 

3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2011

3.1. Introduzione

3.2. Campo di applicazione

3.3. La Commissione per i lavori sotto tensione

3.3.1. Composizione della Commissione per i lavori sotto tensione

3.3.2. Compiti della Commissione per i lavori sotto tensione

3.3.3. Organizzazione della Commissione per i lavori sotto tensione

3.4. L’organizzazione delle aziende che chiedono l’autorizzazione

3.5. L’organizzazione dei soggetti formatori

3.6. Documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione dei lavori sotto tensione

3.7. Documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione dei soggetti formatori

3.8. Condizioni e validità delle autorizzazioni

 

4. Persone coinvolte nei lavori elettrici

4.1. Introduzione

4.2. Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico

4.3. Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico

4.4. Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro

4.5. Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa

4.6. Alcune considerazioni sulle diverse figure coinvolte nell’organizzazione e nell'esecuzione dei lavori

4.7. Considerazioni sulla figura del preposto ai lavori

 

5. I dispositivi di protezione individuale

5.1. Introduzione

5.2. Definizione

5.3. Obbligo di uso dei DPI

5.4. Requisiti di sicurezza dei DPI e marcatura CE

5.5. Classificazione in categorie

5.6. Contenuti delle istruzioni e informazioni del fabbricante

5.7. Requisiti di sicurezza supplementari contro lo shock elettrico

5.8. Scelta dei DPI

5.9. Dispositivi di protezione individuale per i lavori elettrici sotto tensione

5.10. Panoramica non esaustiva di DPI, abbigliamento e attrezzature per i lavori elettrici

 

6. La formazione per i lavori in alta tensione

6.1. Introduzione

6.2. Caratteristiche dei corsi di formazione

6.2.1. Esercitazioni pratiche

6.2.2. Corsi di aggiornamento periodici

6.3. Idoneità e abilitazione

6.3.1. Esami finali

6.3.2. Idoneità

6.3.3. Abilitazione

6.4. Requisiti dei soggetti formatori e del personale docente

 

7. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree

7.1. Introduzione

7.2. La legislazione vigente

7.3. I riferimenti normativi

7.3.1. Lavori non elettrici (in vicinanza) ad esclusioni dei Cantieri

7.3.2. Lavori non elettrici (in vicinanza) nei Cantieri

7.4. Evoluzione normativa

7.5. Alcune considerazioni sul calcolo delle distanze

 

8. Misure, prove, ricerca di guasti

8.1. Introduzione

8.2. Definizioni

8.3. Strumenti di misura e metodi di prova

8.4. Misure di sicurezza

8.5. Ricerca di guasti

8.6. Considerazioni sulle attività di misura, prova e ricerca di guasti

 

9. Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014

9.1. Introduzione

9.2. Elenco delle principali novità

 

10. Riferimenti

10.1. Legislazione

10.2. Norme tecniche

10.3. Guide

10.4. Bibliografia

 

 

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Pubblicato l'attesissimo Bando Graduatorie ATA (Triennio 2017-2020).

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 640 del 30 Agosto 2017, le Certificazioni Informatiche EIPASS permettono di acquisire i seguenti punteggi:

- fino ad un massimo di 0,60 punti per i profili di assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi o di infermieri;

- fino ad un massimo di 0,30 punti per i profili collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie e guardarobieri.

Presso la ns. sede puoi spendere il tuo buono carta docente oppure acquistare la Eipass card.

Puoi scegliere tra i seguenti Corsi online + Certificazione EIPASS.

1) EIPASS 7 Moduli User – EURO 244,00

2) EIPASS Progressive – EURO 244,00

3) EIPASS Teacher – EURO 244,00

4) EIPASS Personale ATA – EURO 244,00

5) EIPASS CAD – EURO 244,00

6) EIPASS IT Security – EURO 244,00

Per maggiori dettagli visita il nostro sito web: http://quasam.esaarcouniversity.it/certificazioni/

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Si segnala che la scadenza prevista per il 12 marzo 2017 relativa all’effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 9.4 dell’Accordo Stato Regioni sulle Attrezzature di Lavoro del 22 Febbraio 2012 (n. 53/12) è differita al 31 dicembre 2018.


La CIA - Agricoltori Italiani aveva presentato una serie di emendamenti e due di questi sono stati accolti comportando due importanti novità:

  • La prima è che l'entrata in vigore dell'obbligo di conseguimento del patentino per l'uso delle macchine agricole è stata fatta slittare al 31 dicembre 2017. Entro un anno da questa scadenza, quindi entro il 31 dicembre 2018 dovranno quindi essere effettuati i corsi di aggiornamento per il rilascio delle abilitazioni.
  • La seconda proroga riguarda invece le abilitazioni per la prevenzione antincendi, che slittano al 7 ottobre 2017.


Ci si riferisce quindi ai lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli.

Restano quindi invariate le scadenze previste per le altre tipologie:

  • Gli incaricati alla guida di trattori al 31/12/2015, ma senza l’esperienza di due anni, devono frequentare il corso completo da 8 ore entro la data del 31/12/2017 (Vale solo per appartenenti al settore Agricolo).
  • Gli incaricati alla guida di trattori dopo il 31/12/2015 devono frequentare il corso completo prima di guidare il trattore.

Per conoscere le tipologie di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione, visita la nostra pagina web. Per richiedere un preventivo per ottenere l'abilitazione scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattare i numeri 0823.1543014 - 371.1594948.

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Tutti coloro che, con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (il 13/03/2013), hanno dimostrato un'esperienza documentata di almeno 2 anni (negli ultimi 10 anni acquisita al 31/12/2015) relativa all'utilizzo dei trattori agricoli e forestali, sono stati esonerati alla frequenza del relativo corso di formazione, ma hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore entro il 12/03/2017, in mancanza, NON si è abilitati alla guida e, in caso di incidente, è possibile la mancata copertura da parte dell'Assicurazione.

 

Soggetti obbligati

Se si utilizza il trattore agricolo occorre frequentare un corso di abilitazione o aggiornamento.

Sono obbligati tutti coloro che ne facciano utilizzo, anche occasionalmente e saltuariamente, compresi i pensionati, familiari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un'azienda agricola pur non facendone direttamente parte.

Gli incaricati alla guida di trattori al 31/12/2015, ma senza l’esperienza di due anni, devono frequentare il corso completo da 8 ore entro la data del 31/12/2017 (Vale solo per appartenenti al settore Agricolo).

Gli incaricati alla guida di trattori dopo il 31/12/2015 devono frequentare il corso completo prima di guidare il trattore.

NOTA: Il patentino è obbligatorio anche per i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra.

 

Durata dei corsi

  • Patentino per la guida di trattori a ruote: 8 ore
  • Patentino per la guida di trattori a cingoli: 8 ore
  • Patentino per la guida di trattori a ruote e a cingoli: 13 ore

 

Sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento

Per il datore di lavoro è prevista un'ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 o, in casi estremi, l'arresto da due a quattro mesi. Inoltre il "Jobs Act" prevede che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

 

Scopri tutti i corsi relativi alle attrezzature di lavoro che possono essere guidate solo con il possesso del patentino, clicca qui

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La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 7 Luglio 2016, ha approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/08/2016 (Serie Generale n.193 del 19-8-2016)

Si riportano di seguito le principali novità:

 

PERCORSO FORMATIVO: ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI

 

Modulo A - Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP

  • 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento)
  • Modulo propedeutico per l’accesso agli altri moduli
  • Possibilità di svolgere in corso in modalità e-learning
  • Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche

 

Modulo B - Corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

  • Il Modulo B è strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento)
  • Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione
  • SP1 Agricoltura – Pesca (12 ore)
  • SP2 Cave – Costruzioni (16 ore)
  • SP3 Sanità Residenziale (12 ore)
  • SP4 Chimico – Petrolchimico (16 ore)
  • Modulo propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione
  • Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche
  • Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia

 

Modulo C - Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP 

  • 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento, che sono obbligatorie)
  • Articolazione dei contenuti in Unità Didattiche

 

Metodologia didattica

L’Allegato IV fornisce le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

 

Requisiti dei docenti

I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP.

 

Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • Indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
  • Indicare i nominativi dei docenti;
  • Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
  • Tenere il registro di presenza dei partecipanti;
  • Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.

 

Verifiche apprendimento

MODULO A

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento

 MODULO B

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative)
  • Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione
  • Eventuale colloquio di approfondimento

MODULO C

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (ciascuna con almeno tre risposte alternative)
  • Colloquio individuale

 l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere:

  • Dati identificativi del soggetto formatore;
  • Dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
  • Elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
  • Tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
  • Luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
  • Sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.

 

Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006

 

Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2016

Corso frequentato

Credito riconosciuto sul presente Accordo

Modulo B Comune

Modulo B Specialistico

Modulo B1 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B2 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B3 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP2

Modulo B4 – 48 ore

TOTALE

Modulo B5 – 68 ore

TOTALE

Credito totale per SP4

Modulo B6 – 24 ore

Modulo B7 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP3

Modulo B8 – 24 ore

Modulo B9 – 12 ore

 

Aggiornamento 

ASPP: 20 ore nel quinquennio
RSPP: 40 ore nel quinquennio 

  • Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
  • La modalità e-learning, secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II, è consentita per tutto il monte ore
  • Prevista la partecipazione a convegni e seminari per massimo il 50% del monte ore (senza limite di partecipanti)
  • L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
  • Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e punto 1, Allegato A, del presente Accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
  • Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • Dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

 

Attestazioni

Le attestazioni devono essere conservate, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e dovranno contenere:

  • Dati anagrafici del partecipante;
  • Registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di Apprendimento.

 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE

 

Requisiti dei docenti 

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione inerente l’accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

 

Datore di lavoro con incarico da RSPP 

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.

 

Riconoscimento della formazione del medico competente 

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c del D.Lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Formazione dei lavoratori somministrati 

Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell’accordo CSR 21.12.2011

“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.”

 

Modifiche all’ Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L‘aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”

 

 E-Learning 

  • Nuovi criteri previsti nell’allegato II
  • Per i corsi in materia di salute e sicurezza, la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva
  • Possibile per il Modulo A
  • Nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica

 

Organizzazione dei corsi 

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di  35 partecipanti ad ogni corso.

 

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La laurea per i periti industriali è legge; la Camera ha approvato ieri in via definitiva il decreto sulla funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (di conversione del DL 42/2016) che sancisce l’obbligo di laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all’albo dei periti industriali.
 

Periti industriali: accesso all’albo solo con la laurea

Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche è convertito in legge, prevede un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all’ordine.
 
Quindi dal 2021 il titolo professionale di perito industriale non spetterà più “ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici”, ma “a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/2001”.
 
Secondo il CNPI la norma rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all’albo con diploma che potranno usufruire del principio dell’assimilazione contenuto nella Direttiva CEE 36/2005sulle qualifiche, secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati al livello superiore.
 

Laurea per periti industriali: soddisfazione dal CNPI

Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee.  
 
Il presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) Giampiero Giovannetti ha infatti dichiarato: “Con questo principio il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo”.
 
“Finalmente possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche” ha aggiunto Giovannetti, “assecondando anche quanto stabilito dal “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf”, approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12”, che prevede per l’esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello”.
 
Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia”.
 
“Siamo molto soddisfatti del risultato e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie” ha concluso il Presidente del CNPI. 

 

[Fonte: edilportale.com]

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