Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il D.M. 2 Settembre 2021 ha modificato la denominazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, che dal 4 Ottobre 2022 sono i seguenti:
- Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 - ex rischio basso (4 ore)
- Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 - ex rischio medio (8 ore)
- Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 - ex rischio alto (16 ore)