La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri Tecnici, offre servizi di consulenza per l’ottenimento di varie autorizzazioni, come meglio specificato di seguito:
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Coloro che intendono avviare un’attività alimentare o variare sostanzialmente un’attività già avviata, dovrà presentare una D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) sanitaria presso l’ASL di competenza. Nello specifico la DIA sanitaria dovrà essere presentata al SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) per l’autorizzazione di attività generiche in cui vengano prodotti, trasformati, somministrati, alimenti e bevande (Bar, Pub, Ristorante, Pizzeria, Salumeria, ecc.). La domanda dovrà invece essere presentata presso gli uffici del SIAV (Servizio Igiene a Assistenza Veterinaria) per tutte quelle attività che producono, trasformano e somministrano alimenti di origine animale (Pescheria, Macelleria, Caseificio, ecc.).
La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l. offre assistenza per la presentazione della DIA sanitaria, occupandosi di predisporre la seguente documentazione compilando l’apposito modello DIA, al quale andranno allegate:
- planimetria in scala 1:100 completa di legenda, in cui vengono specificati i rapporti di aero-illuminazione, il numero di agibilità dei locali e la posizione delle attrezzature. La planimetria dovrà essere realizzata, timbrata e firmata da un tecnico regolarmente iscritto all’albo;
- relazione tecnico-descrittiva in cui vengono descritte le produzioni e i relativi processi, le attrezzature e gli impianti;
- documento di identità del titolare che presenta la domanda;
- versamento diritti sanitari intestato al Servizio Tesoreria;
- eventuale certificato inerente l’emissione fumi qualora l’attività lo preveda;
- delega firmata dal responsabile nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona diversa dallo stesso.
La DIA sanitaria verrà protocollata dall’ufficio preposto ed avrà valore legale immediato di autorizzazione sanitaria e sarà necessario renderla sempre disponibile in sede di controllo.
In caso di anomalie sarà interesse dell’ASL di competenza contattare l’esercente o il consulente che ha presentato la pratica, per comunicare tempestivamente le modifiche da apportare.
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Il "Testo Unico Ambientale", D.Lgs. 152/2006, si rivolge a tutti i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 3 MW e tutte le attività che producono emissioni in atmosfera.
Questi soggetti sono obbligati a presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che viene esaminata dall'ente provinciale. Fin quando la domanda non viene accettata, gli impianti di aspirazione ed emissione non possono essere avviati. Una volta ricevuto il via libera dalla Provincia, l'attività richiedente il documento di autorizzazione all'interno del quale sono riportati tutti i limiti da rispettare per ciascun impianto e la frequenza con cui è fatto obbligo di effettuare l'analisi chimico-fisica dei fumi.
Solitamente si è tenuti a sottoporre il punto di emissione ad analisi ambientale ogni anno o ogni due anni. Il tecnico incaricato, in accordo con le indicazioni disposte dalle norme tecniche del settore, esegue un campionamento in ogni punto di emissione; successivamente, con l'ausilio di un laboratorio di analisi chimiche-merceologiche, produce un Certificato di Analisi che riporta i valori della concentrazione e del flusso di massa degli inquinanti che il documento autorizzativo impone di ricercare e monitorare.
Nel caso di messa in esercizio di un nuovo impianto (e non analisi periodica consueta), il campionamento va fatto due volte nell'arco di dieci giorni.
La QUASAM offre assistenza per la presentazione della domanda di autorizzazione, mediante:
- Acquisizione del documento di autorizzazione alle emissioni
- Svolgimento del campionamento ambientale in loco
- Ricerca degli inquinanti presso laboratorio di analisi chimiche-merceologiche
- Emissione del certificato di analisi
- Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni del documento autorizzativo
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (AIA IPPC)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, in conformità ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e in recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE in tema di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - “Integrated Pollution Prevention and Control”).
Ai sensi dell' art. 29-bis del D.Lgs. 152/06 modificato, l' autorizzazione é necessaria per poter esercitare le attività specificate nell'allegato VIII alla parte II dello stesso decreto.
Chi deve presentare la domanda
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata dal gestore, ossia dalla persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto.
Attività industriali soggette ad Autorizzazione Regionale
Si elencano le categorie di attività industriali soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), così come indicate nell’ALLEGATO I al Decreto, dalle quali bisogna escludere quelle dell’ALLEGATO V al medesimo Decreto perché soggette ad autorizzazione di competenza “statale” (essenzialmente: raffinerie, centrali termiche di almeno 300 MW, acciaierie di prima fusione di ghisa e acciaio, grandi impianti chimici).
- Attività energetiche.
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
1.3. Cokerie;
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
- Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5.Impianti:
- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
- Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare 7 tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
- Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari(2 ), saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
- Gestione dei rifiuti
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati , con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani5 , e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani6 , con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4.
- a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno, ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
La QUASAM offre assistenza per la presentazione della domanda di autorizzazione, occupandosi anche degli adempimenti burocratici ad essa connessa.
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