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Rilievi fonometrici interni ed esterni

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi fonometrici al fine di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 181, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

Inoltre, l’art. 190, comma 2, D.Lgs. 81/2008, stabilisce che “se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione”.

La QUASAM, inoltre, effettua rilievi del rumore in ambiente esterno, attraverso Tecnici Competenti in Acustica Ambientale iscritti nel rispettivo Albo Regionale, di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera b)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro)

Art. 190 – Valutazione del rischio

Art. 191 – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Art. 192 – Misure di prevenzione e protezione

Legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)

D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)

 

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Rilievi vibrometrici

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi delle vibrazioni così come previsto dall’art. 202 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che, “nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati INAIL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento”.

L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’ALLEGATO XXXV, parte A.

L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’ALLEGATO XXXV, parte B.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera b)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni)

Art. 202 - Valutazione dei rischi

Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione

 

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Rilievi luxometrici

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi luxometrici al fine di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 181, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

 

Riferimenti normativi

Allegato IV del D.Lgs. 81/08 – Requisiti dei luoghi di lavoro

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (1.8.6.)

1.5. Vie e uscite di emergenza (1.5.11)

D.M. 10/03/98 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro - Allegato III. Punto 3.13 - Illuminazione delle vie di uscita

 

Norme UNI di riferimento

Norma UNI 10380/94 illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.

Norma UNI 10380/A1/99 illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.

Norma UNI 10530/97 principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione.

Norma UNI EN 1838/00 applicazione dell’illuminotecnica. Illuminazione di emergenza.

 

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Rilievi microclimatici

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi microclimatici (Temperatura, Umidità e Velocità di ricambio dell’aria) al fine di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 181, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

 

Riferimenti normativi

Allegato IV del D.Lgs. 81/08 – Requisiti dei luoghi di lavoro

Punto 1.9 Microclima - 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - 1.9.2. Temperatura dei locali - 1.9.3 Umidità

 

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Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi delle radiazioni ottiche artificiali così come previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che, “nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.

I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I.

I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 2 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 2 – lettera b)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Capo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali)

Art. 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

 

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Rilievi dei Campi elettromagnetici

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., attraverso i propri professionisti, effettua rilievi dei campi elettromagnetici così come previsto dall’art. 209 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che, “nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro

D.Lgs. 81/08 – Art. 219 – comma 1 – lettera b)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 - Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici)

Art. 209 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Art. 210 - Misure di prevenzione e protezione

 

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