P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)
La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., grazie all'esperienza decennale dei propri consulenti, , maturata anche come coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, in cantieri di varie dimensioni, è in grado di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 96, comma 1, lettera g) di “redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Per piano operativo di sicurezza, si intende “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 159 – comma 1
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro
N.B. Si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 Euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., grazie all'esperienza decennale dei propri tecnici, maturata anche come coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, in cantieri di varie dimensioni, è in grado di redigere il piano di sicurezza e coordinamento su richiesta del Committente dei lavori.
Secondo quanto stabilito dall’art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e coordinamento “é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.
Si ricorda che:
- Il piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di appalto (art. 100, comma 2).
- I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3).
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 159 – comma 2 – lettera a)
Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 - Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) - Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili):
Art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Art. 101 – Obblighi di trasmissione
Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi)
La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l., grazie all'esperienza decennale dei propri tecnici, maturata anche come coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, in cantieri di varie dimensioni, è in grado di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 136 (Montaggio e smontaggio), comma 1, D.Lgs. 81/2008 il quale stabilisce che “nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati” e dall’art. 134 (Documentazione) del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che “nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII”.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 159 – comma 2 – lettera b)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 Euro
D.Lgs. 81/08 – Art. 159 – comma 2 – lettera c)
Arresto fino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 Euro
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 - Sezione V (Ponteggi fissi)
Art. 134 – Documentazione
Art. 135 – Marchio del fabbricante
Art. 136 – Montaggio e smontaggio
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