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In data 16 Luglio 2023 è stata pubblicata la nuova edizione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Novità in questa versione:

  • Inserito un commento personale ai punti 1.1.1 lett. i), 3.1.1 e 3.2.2 dell’Allegato XV riguardo gli obblighi di redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS);
  • Corretto un refuso al punto 4.2.3.5 dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.
  • Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;
  • Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;
  • Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 - adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere;
  • Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 - decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;
  • Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi - Riscontro;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 - Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 - Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;
  • Inserita la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
  • Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);

Scarica qui il Testo Unico aggiornato Edizione Luglio 2023

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Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio e recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è entrato in vigore il 5 maggio e verrà successivamente convertito in legge.

Tra le principali novità introdotte dal DL 48/2023 rientrano l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni per le attività formative e disposizioni in materia di condivisione dei dati per il potenziamento dell’attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

In merito alle modifiche apportate dal DL 48/2023 al Testo Unico sulla Sicurezza sottolineiamo l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi, l’estensione di alcune misure di tutela previste nei cantieri per i lavoratori autonomi, l’obbligo di formazione specifica a cura del datore di lavoro per l’utilizzo di attrezzature professionali e le sanzioni in caso di inadempienza formativa.

Vediamo nello specifico quali sono le modifiche apportate:

  1. Per la nomina del medico competente il nuovo DL prevede la modifica l’art. 18 comma 1 lettera a), specificando che datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.
  2. Con la modifica all’articolo 21, comma 1, lettera a), invece, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): inoltre, le Opere provvisionali sono regolate dall’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.
  3. In merito a tutti gli obblighi del medico competente, il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25. Tra i nuovi obblighi: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro e tenerne conto per il giudizio di idoneità. In più, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e valide motivazioni.
  4.  Relativamente alla formazione di lavoratori e RLS, il nuovo Decreto aggiunge la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2. L’articolo 37 comma 2 era stato precedentemente modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi e annunciava un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022. L’Accordo stabilisce i principali punti relativi alla formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) e la verifica dell’efficacia del nuovo Accordo relativamente alle attività formative e all’osservanza da parte di formatori e discenti.
  5.  Il DL 48/2023, inoltre, sostituisce il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Secondo il vecchio comma 12 per le verifiche, le ASL e l’ISPESL possono servirsi di soggetti pubblici o privati purché abilitati. I soggetti abilitati operano come incaricati di pubblico servizio, rispondendo alla struttura pubblica deputata a questo compito. Adesso, alla luce delle recenti modifiche, ASL e ISPESL (oggi INAIL) non potranno collaborare con soggetti pubblici e privati per l’effettuazione dei controlli periodici.
  6.  In caso di noleggio o concessione di attrezzature di lavoro, il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72 secondo il quale chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione. In aggiunta, dovrà ottenere e conservare per tutta la durata del noleggio dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione di chi li avrà in uso, la relativa formazione svolta e il possesso della specifica abilitazione. In seguito alla modifica la dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro, ma anche del noleggiatore di cui è necessario attestare la formazione e l’addestramento specifico obbligatorio.
  7.  Infine, il DL 48/2023 aggiunge una parte all’art. 87, comma 2, lettera c), per ciò che concerne le sanzioni ai datori e agli altri soggetti per l’uso delle attrezzature. In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature, il DL Lavoro introduce il collegamento al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che utilizzi attrezzature da cui derivino responsabilità particolari.

                                                    

Fonte: CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro

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La Legge 5 novembre 2021, n. 162, introduce una nuova forma di certificazione chiamata “certificazione della parità di genere” per promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro.

Questa certificazione permette alle aziende di attestare le politiche e le misure adottate per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. La disciplina dettagliata della certificazione è stata demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per il 2022, le aziende che conseguono la certificazione della parità di genere potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 50 milioni di euro annui. La misura diventa strutturale a partire dal 2023.

Inoltre, è stato previsto un incremento del Fondo per la parità di genere, che servirà a finanziare iniziative per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro. In generale, l’obiettivo di queste leggi è quello di promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro e di incentivare le aziende a fare di più per raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di un sistema di certificazione e di esoneri fiscali per le aziende che adottano politiche di parità di genere.

La certificazione della parità di genere verrà rilasciata alle aziende che dimostreranno di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere e promuovere l’uguaglianza di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. La certificazione è volontaria e sarà gestita da un ente terzo. Inoltre, le aziende che conseguono la certificazione potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 50.000 Euro annui per datore di lavoro.

L’obiettivo è quello di incoraggiare le aziende a fare di più per promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro e aiutare le donne a raggiungere parità di opportunità e di retribuzione con gli uomini. Inoltre, la legge prevede un incremento del Fondo per la parità di genere, che servirà a finanziare iniziative per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro.

BENEFICIARI
Hanno diritto ai benefici di cui sopra tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano ottenuto un certificato di parità di genere ai sensi dell’articolo 46 bis della legge sulle pari opportunità tra donne e uomini. In ottemperanza al regolamento amministrativo sulle recenti concessioni adottato dall’INPS (cfr. circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), è stato riconosciuto il diritto al riconoscimento del contenuto chiarito Benefici in questione:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Non possono usufruire dell’esonero, in quanto ricomprese nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni: Aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere e diverse istituzioni sanitarie istituite nell’ambito del mandato di ciascuna regione in base alle leggi regionali.
Rientrano nella pubblica amministrazione anche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivate dal generale processo di trasformazione di cui al decreto 4 maggio 2001 n. 207 Sussistenza di talune condizioni necessarie previste dalla stessa legge legislazione.

La QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l. offre alle aziende interessate, consulenza volta ad ottenere la certificazione della parità di genere.

Contattaci per un preventivo gratuito al numero 0823 154 76 21, oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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In data 30 Dicembre 2022 è stata pubblicata la nuova edizione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Novità in questa versione:

  • Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006”
  • Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);
  • Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 - Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;
  • Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);
  • Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);
  • Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;
  • Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;
  • Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”.
  • Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 - Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO);
  • Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

Il PDF è scaricabile a questo link: https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-gennaio-2023/

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Ad agosto 2022 è stata pubblicata la nuova versione 9 dello Standard BRCGS Food. Dalla sua pubblicazione nel 1998 ad oggi, lo Standard è andato incontro a diversi aggiornamenti per poter riflettere le ultime idee riguardo la sicurezza alimentare ed incoraggiare l’adozione dello Standard in tutto il mondo.

Come per tutte le revisioni degli Standard, ci sarà un periodo di transizione; tuttavia, la versione 9 sarà attuativa negli audit che si svolgeranno dal 1° febbraio 2023.

Non farti trovare impreparato! Partecipa al nostro corso di aggiornamento per Auditor, che sarà erogato in modalità videoconferenza nei giorni 12 e 13 Gennaio 2023. Info qui:

Lo sviluppo della nuova versione è nato da un’ampia consultazione degli stakeholders finalizzata a comprendere le problematiche emergenti nell’Industria Alimentare, le esigenze delle parti interessate, le ultime tendenze del settore, i requisiti normativi e le aspettative del consumatore in evoluzione.

Le principali novità riguardano:

  • I requisiti del numero 9 che rappresentano un’evoluzione rispetto alla versione precedente, con una continua enfasi continua sull’ “Impegno della Direzione”
  • Il programma di sicurezza alimentare (basato sull’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP)
  • Il supporto al Sistema di Gestione della Qualità

Un ulteriore obiettivo sarà quello di dirigere il focus dell’audit verso l’attuazione di buone prassi di fabbricazione. Per le aziende certificate, sul sito di BRCGS Participate è disponibile la Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes, documento che introduce la versione 9 e si propone come guida per tutti gli utenti per le modifiche che sono state introdotte rispetto alla versione 8.

Tale documento è inoltre un utile riferimento per le aziende che necessitano di aggiornare il proprio Sistema Qualità in vista di un nuovo audit, rispetto alla versione 9 dello Standard.

Fonte: Comunicazione a cura di Kiwa Italia

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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection Regulation (di seguito il "GDPR"), QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l. - Unipersonale La informa che i Suoi dati personali (di seguito i "Dati"), saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che segue.

 

1. Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante della società QUASAM ACADEMY & CONSULTING S.r.l. - Unipersonale, Lucia De Rosa, con sede legale in Viale Ferrovia 30/B – 81043 Capua (CE) – C.F. / P.IVA: 04719620611 – Iscrizione CCIAA di Caserta N. REA  CE349543 - Capitale Sociale € 10.000 i.v.,  di seguito il "Titolare". Il Responsabile della protezione dei Dati è contattabile all'e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per informazioni sul trattamento dei Dati.

 

2. Categorie di Dati

I Dati trattati dal Titolare includono: dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, professione), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, cellulare, indirizzo email); dati fiscali, bancari e/o di pagamento.

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo interesse.

I Dati saranno trattati per l'adempimento di finalità amministrative legate alle donazioni e ad obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del GDPR, nonché il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, all'art. 6, comma 1, lettera f del GDPR, in riferimento a:

  1. l’espletamento di tutte le fasi connesse all’iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento professionale, rilascio attestati e al relativo pagamento;
  2. l’espletamento di tutte le fasi connesse alla redazione di relazioni tecniche per le quali il cliente ha sottoscritto apposito contratto di consulenza;
  3. l'invio di comunicazioni di natura commerciale e promozionale relative a corsi in partenza, nuovi corsi a catalogo, nuovi adempimenti legislativi per emanazione di nuove leggi applicabili al nostro settore e ai nostri Clienti, ai soggetti che hanno in precedenza manifestato interesse alle azioni del Titolare.

 

4. Modalità del trattamento.

I Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante l'inserimento e l'organizzazione in banche dati, in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

 

5. Destinatari o categorie di destinatari.

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili – la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare - o incaricati:

  • docenti incaricati allo svolgimento delle attività di formazione professionale;
  • consulenti incaricati allo svolgimento di indagini strumentali e ambientali rientranti nel contratto di consulenza con noi sottoscritto;
  • organizzazioni deputate al rilascio degli attestati di formazione o alle certificazioni ISO con le quali il Titolare ha stipulato apposite convenzioni.

In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.

 

6. Periodo di conservazione.

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Il Titolare La informa che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, inviando specifica richiesta all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Lei potrà:

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9. Diritto di proporre reclamo al Garante.

Il Titolare La informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it

L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito.

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PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 30 Giugno 2022

A causa dell’impennata di contagi delle ultime due settimane, i Ministeri del Lavoro e della Salute insieme all’INAIL, al MiSE e alle Parti Sociali, hanno siglato il protocollo di aggiornamento delle misure volte a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Il testo fornisce linee guida per aiutare le imprese ad adottare sistemi anti-contagio a fronte della corrente situazione epidemiologica e garantire la sicurezza dei lavoratori.

Scarica qui il documento 

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E' disponibile il testo aggiornato all'Edizione di Aprile 2022 del D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi)

Novità in questa versione:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia - Movimentazione Manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3.

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